CU - CERTIFICAZIONE UNICA PER I REDDITI DEL 2023

 

Consegna e trasmissione telematica entro il 18 marzo 2024

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 8253 del 15 gennaio 2024, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2024, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al periodo d’imposta 2023, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Il termine per la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato è fissato nel prossimo 18 marzo 2024.

 

Con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo scorso è stato concesso il maggior termine del 31 ottobre 2024 per la consegna e trasmissione delle CU ai lavoratori autonomi e forfetari, allineandolo alla scadenza prevista per la presentazione del modello 770/2024, se le certificazioni contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (lavoro autonomo e redditi esenti).

 

Novità di quest’anno

Come avviene abitualmente, i nuovi punti inseriti nel modello riflettono le novità fiscali introdotti nell’anno, e cioè dall’1.1.2023. La novità principale è sicuramente rappresentata dall’indicazione delle c.d. erogazioni in natura o benefits, cioè tutte quelle erogazioni reddituali non monetarie, in quanto nel 2023 sono state applicabili due diverse soglie di esenzione fiscale e previdenziali.

La classica soglia di euro 258,23 annui, è stata infatti affiancata da un’ulteriore soglia maggiorata di euro 3.000 annui da applicare per i soli genitori lavoratori dipendenti o assimilati con almeno un figlio fiscalmente a carico (cioè con reddito annuo non superiore ad euro 2.840,51 ovvero ad euro 4.000 se di età fino a 24 anni).

Inoltre nella certificazione dell’anno 2023 trovano spazio anche i buoni carburanti per i quali il DL n. 5/2023 ha introdotto un’ulteriore specifica soglia di esenzione di 200 euro annui, valida solo ai fini fiscali.

Con riferimento ai lavoratori del settore del turismo, nella CU 2024 per la prima volta compare la sezione dedicata alla cd mance detassate con imposta sostitutiva del 5% ovvero il trattamento integrativo speciale riconosciuto per le prestazioni di lavoro straordinario festivo e lavoro notturno effettuate nel periodo 1° giugno - 21 settembre 2023.

Infine una nuova sezione è dedicata ai lavoratori sportivi del settore dilettantistico (ed a quelli professionisti con meno di 23 anni), che sono stati interessati dalla riforma del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs n. 36/2021 in vigore dal 1° luglio 2023.

 

CU per lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Con il modello CU si attesta l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati, di lavoro autonomo e redditi diversi corrisposti nell’anno 2023, nonché dei dati previdenziali e assistenziali. La stessa vale ora anche per certificare i dati relativi alle locazioni brevi.

Come in passato, l’invio telematico della CU ha finalità dichiarative e viene così meno in capo al sostituto l’obbligo di trasmissione dei dati certificati con il modello 770.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile sommare gli importi e compilare una sola certificazione, se le somme hanno la stessa causale o compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente. Ogni CU sarà contraddistinta da un protocollo telematico, la “chiave” della certificazione per un eventuale annullamento o invio sostitutivo nei termini.

In caso di operazioni straordinarie, che hanno comportato l’estinzione del soggetto preesistente con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto e di più compensi erogati allo stesso percipiente, è possibile compilare più comunicazioni, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente:

• la situazione riferibile direttamente al sostituto d’imposta;

• la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.

Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.

 

Composizione delle CU

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle Entrate è composto dai seguenti quadri:

·           frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

·           quadro CT contiene le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, se non già comunicate in precedenza;

·           Certificazione Unica vera e propria nella quale vengono riportati, in sezioni distinte, i dati fiscali, previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonchè i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

·           dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;

·           certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;

·           certificazioni lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

Sia la presentazione telematica, che la consegna cartacea devono avvenire entro il termine unico del 18 marzo 2024.

 

Unica certificazione per tutte le tipologie di reddito

La Certificazione Unica serve per attestare sia le ritenute di lavoro dipendente, sia le ritenute di lavoro autonomo (ex certificazione di cui all’art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 332).

In particolare la CU serve a certificare:

Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, corrisposti ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del Tuir;

Ø l’ammontare complessivo delle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973;

Ø l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973;

Ø l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir);

Ø l’ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, c. 15, L. 449/97;

Ø l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, L. 413/91;

Ø corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa, sui quali è stata operata la ritenuta del 4%;

Ø corrispettivi erogati e canoni incassati da intermediari immobiliari per le locazioni brevi (fino a 30 giorni), sulle quali è stata operata la ritenuta del 21%;

Ø le relative ritenute di acconto operate;

Ø le detrazioni effettuate;

Ø dati previdenziali ed assistenziali.

Si ricorda che per l’ultimo anno vanno riportati nella CU anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti forfetari (di cui all’art. 1 della L. 190/2014) ed i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti ai contribuenti minimi (si cui all’art. 27 del D.L. 98/2011); infatti il D.Lgs. 1/2024 ha previsto che dal 2024, con l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, non sia più richiesto l’invio della Certificazione Unica a tali soggetti professionisti.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto.

 

Certificazione degli utili corrisposti - CUPE

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 18 marzo 2024 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2023. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Sono obbligati al rilascio della certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti ai percettori residenti in Italia:

§ i soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2023 hanno corrisposto utili;

§ i soggetti che nel 2023 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili (es. proventi da strumenti finanziari, interessi qualificati come dividendi, riserve di capitale o di utili);

§ i soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2023, in forza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale hanno corrisposto somme all’associato.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nonostante le somme siano state soggette a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire il recupero delle imposte pagate in Italia.

Il modello è stato aggiornato con le disposizioni della Legge di Bilancio 2018, che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, per i quali si applica una ritenuta del 26%. Tuttavia le disposizioni previdenti continuano ad applicarsi per le distribuzioni di utili fino all’esercizio in corso al 31/12/2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compresa tra il 1° gennaio 2018 ed il 31/12/2022 (unificazione al 20% delle ritenute e imposte sostitutive sugli utili e altri proventi equiparati erogati dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 e del 26% per quelli erogati dal 1° luglio 2014 in avanti; sui dividendi di partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche, la quota imponibile varia dal 40%, per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31/12/2007, al 49,72% per gli utili formati successivamente e fino al 31/12/2016 e poi del 58,14% per gli utili formati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell’ammontare del dividendo).

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate)

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

dal percettore ai fini della compilazione del mod. 730 / Redditi PF 2024;

dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del quadro SK. Infatti, i campi da 25 a 44 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 47 del riquadro “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” presente nel quadro SK del modello 770.

Non vi è alcun obbligo di certificazione per:

O gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come il caso degli utili per partecipazioni non qualificate, non in regime di impresa;

O gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nelle gestioni individuali di portafoglio.

 

Rinvio per approfondimento

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del sito web www.studioansaldi.it

 

 

05/03/2024

 

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